Materiali isolanti e rasanti, pitture e vernici che si propongono come isolanti
cortexa materiali isolanti e rasanti, pitture e vernici

MATERIALI ISOLANTI E RASANTI, PITTURE E VERNICI CHE SI PROPONGONO ANCHE COME ISOLANTI. QUALI DIFFERENZE?

Il presente articolo costituisce un approfondimento di natura tecnica e ha lo scopo di chiarire le norme e i criteri oggettivi per la corretta lettura delle caratteristiche dei diversi prodotti che hanno relazione con l’isolamento termico. Pertanto, non sarà fatto alcun riferimento a specifici prodotti e/o produttori presenti sul mercato, né alcun riferimento ad essi deve considerarsi sottinteso nell’articolo.

Sul mercato esistono due differenti categorie di prodotti, che, pur essendo diversi tra loro, si rivolgono a progettisti, imprese e utilizzatori sovrapponendosi – almeno in parte – come scopo:

  1. I MATERIALI ISOLANTI: quali polistirene (più comunemente chiamato polistirolo), poliuretano, lane minerali (roccia, vetro) e altri, che, come tali, devono rispondere ad una norma di prodotto armonizzata (cioè obbligatoria in tutta Europa) di tipo EN o a un documento di valutazione tecnica europea (EAD) per gli isolanti, e, in quanto tali, li obbliga a fornire la conduttività termica dichiarata λD secondo UNI EN 12667.
  2. ALTRI MATERIALI EDILI quali vernici, pitture e intonaci che hanno una funzione decorativa / protettiva ma che vengono posizionati sul mercato anche con una funzione di isolamento. Questi materiali rispondo a una norma di prodotto armonizzata per la categoria delle pitture, vernici, o intonaci, e non devono rispondere invece alle norme per i materiali isolanti: pertanto, hanno l’obbligo di marcatura CE ma non hanno l’obbligo di fornire il valore di conduttività termica dichiarata λD secondo UNI EN 12667.

 1) I PRODOTTI ISOLANTI MARCATI CE

I prodotti da costruzione devono essere messi in commercio nell’osservanza del Regolamento (UE) N. 305/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 e del D.Lgs 106/2017.

Il regolamento 305/2011 dispone che, quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma di prodotto armonizzata o per esso esiste una valutazione tecnica europea (EAD), che consente al produttore stesso di scegliere in maniera volontaria se dotarlo di un ETA, sono previste la dichiarazione di prestazione e la marcatura CE.

Le casistiche quindi sono due:

  1. quando esiste una norma di prodotto armonizzata (EN), se si vuole commercializzare quel prodotto specifico, si ha l’obbligo di dichiarazione di prestazione e di marcatura CE;
  2. quando esiste un documento di valutazione tecnica europea (EAD) il produttore del materiale in questione ha la facoltà di scegliere se certificare tale prodotto (dotandolo di ETA) e di conseguenza dichiararne la prestazione e dotarlo di marcatura CE.

Gli isolanti più comuni sottostanno a una norma di prodotto armonizzata, ad esempio:

  1. L’EPS (detto anche polistirene o polistirolo) segue la UNI EN 13163
  2. Le lane minerali (roccia e vetro) seguono la UNI EN 13162
  3. Il poliuretano segue la UNI EN 13165
  4. Altri materiali più recenti seguono un documento di valutazione tecnica europea (EAD).

Nelle norme di prodotto e nel documento di valutazione tecnica europea (EAD) per i materiali isolanti, tra le prestazioni obbligatorie da dichiarare è indicata la conduttività termica dichiarata λD secondo UNI EN 12667.

Sia nel caso in cui si faccia riferimento a una norma di prodotto armonizzata EN, sia nel caso in cui si faccia riferimento a un documento di valutazione tecnica europea (EAD), gli isolanti in questione si confrontano sul mercato alla pari, seguendo delle specifiche regole che indicano:

  • quali caratteristiche tecniche debbano essere dichiarate;
  • come debbano essere testate;
  • come debba essere prodotto il campione su cui fare i test, che prende in considerazione anche la variabile di invecchiamento del prodotto nonché le condizioni di esercizio (che possono essere più gravose di altre);
  • che il produttore deve sottostare a delle verifiche ispettive in produzione di un ente terzo che controlla che quanto è stato testato in laboratorio venga garantito in produzione. Questo perché l’azienda in questione potrebbe mandare a testare un prodotto diverso da quello che invece produce e immette sul mercato.

È importante sottolineare che dichiarare le prestazioni di un materiale isolante tramite marcatura CE significa offrire una garanzia sul valore dichiarato perché:

  • i metodi di valutazione si riferiscono a documenti certi e univoci, in quanto presenti nelle norme di prodotto o nei Documenti per la Valutazione Tecnica Europea – EAD- sulla base del quale il TAB (Organismo di valutazione tecnica) ha rilasciato l’ETA;
  • le prove vengono effettuate tramite metodi normati e presso laboratori accreditati: per la conduttività, ad esempio, la UNI EN ISO 12667;
  • sono note le condizioni al contorno (T e UR) e le condizioni di preparazione del provino (invecchiamento e stagionatura obbligatoria) su cui vengono effettuate le prove di laboratorio perché previsti nella relativa norma di prodotto o ETA;
  • il numero di prove è fissato e è ragionevolmente valido a livello statistico;
  • è sempre previsto un controllo di costanza delle prestazioni grazie ad una verifica della produzione nel tempo;
  • i valori di λD indicati nella DoP, quindi, rappresentano la prestazione di isolamento termico di quel materiale in condizioni di utilizzo standard.

Per l’elenco di tutte le norme di prodotto armonizzate è possibile consultare il sito: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38863.

Per verificare se il prodotto proposto ha un ETA è possibile consultare il sito: https://www.eota.eu/etassessments.

2) I PRODOTTI SENZA MARCATURA CE E I PRODOTTI EDILI CON MARCATURA CE CHE HANNO UNA FUNZIONE PRINCIPALE DIVERSA DA QUELLA ISOLANTE

I prodotti edili senza marcatura CE o con marcature CE ma funzione diversa da quella isolante, nella loro dichiarazione di prodotto DoP non hanno l’obbligo di fornire la conduttività termica dichiarata λD secondo UNI EN 12667.

Questi prodotti, non avendo regole OBBLIGATORIE a cui sottostare per la dichiarazione di conduttività termica dichiarata λD, hanno ampia libertà in tal senso, potendo dichiarare valori di  λequivalente non utilizzabili per i calcoli termici secondo UNI EN ISO 6946, o anche con misurazioni di laboratorio che possono rivelarsi non conformi.

Il produttore che desidera dichiarare la conducibilità termica di un rivestimento a spessore, rasante o intonaco (materiali non isolanti nel senso tecnico sopra definito), ai fini di calcoli mirati al risparmio energetico, dovrebbe:

  1. dichiarare il valore di conduttività termica secondo la UNI EN 10456:2010. La prova deve essere condotta, a seconda della tipologia del materiale oggetto di test, secondo le seguenti norme:
    1. UNI EN 12664:2002 Prestazione termica dei materiali e dei prodotti per edilizia – Determinazione della resistenza termica con il metodo della piastra calda con anello di guardia e con il metodo del termoflussimetro – Prodotti secchi e umidi con media e bassa resistenza termica
    2. UNI EN 12667:2002 Prestazione termica dei materiali e dei prodotti per edilizia – Determinazione della resistenza termica con il metodo della piastra calda con anello di guardia e con il metodo del termoflussimetro – Prodotti con alta e media resistenza termica
  2. svolgere più test presso un laboratorio di prova certificato;
  3. svolgere più di una prova, in quanto un solo test non è rappresentativo.

Per questi prodotti, non vigendo un obbligo di riportare la conducibilità termica come valore obbligatorio in certificazione CE/DoP, non può essere garantito un controllo di costanza delle prestazioni grazie ad una verifica della produzione nel tempo.

In conclusione, i due casi – 1) materiali isolanti e 2) materiali senza marcatura CE o con marcatura CE ma funzione principale diversa da quella isolante – non possono essere confrontati: mentre i primi sottostanno a delle regole atte a tutelare il consumatore finale, i secondi possono comportarsi in maniera meno vincolata, senza controlli né regole codificate, non potendo garantire le prestazioni finali di risparmio energetico atteso dal consumatore finale né nell’immediato, né, tantomeno, nel lungo termine.

Precisiamo che le tecnologie presenti sul mercato consentirebbero di ottenere rasanti e intonaci con valori buoni di conducibilità termica. Tuttavia, essendo questi materiali applicati a bassi spessori (mm o pochi cm) non possono contribuire a fare raggiungere alla stratigrafia globale un comportamento termico paragonabile a quello ottenibile con Sistema a Cappotto realizzato con materiali isolanti dallo spessore “classico”. Il parametro di valutazione dell’isolamento termico invernale, infatti, è la trasmittanza termica legata alla resistenza termica e pertanto allo spessore del prodotto isolante. Il dato di conducibilità termica determinato secondo la EN 1745.2012 (punto 4.2.2) degli intonaci termici marcati CE secondo 998-1 (T) non è spendibile ai sensi del risparmio energetico.

ESEMPI DI CASISTICHE CHE SI POTREBBERO PRESENTARE RELATIVAMENTE A PRODOTTI CON DOCUMENTAZIONE NON RITENUTA ESAUSTIVA SECONDO LA NOTA TECNICA DELL’ENEA

Le principali casistiche di materiali che si propongono come isolanti ma che riportano dati non veritieri e non trasparenti, sono riassumibili come segue:

  1. Si dichiara la prestazione di conducibilità in scheda tecnica senza alcun test effettuato. Il valore di conducibilità non è quindi acclarato da test da laboratorio.
  2. Si dichiara la prestazione di conducibilità in scheda tecnica con un test effettuato su campione diverso dal prodotto commercializzato.
  3. Si dichiara la prestazione di conducibilità in scheda tecnica con un test effettuato da laboratorio non accreditato e pertanto non garantendo il rispetto dell’applicazione della norma UNI EN 12664:2002 /UNI EN 12667:2002
  4. Si dichiara la prestazione di conducibilità in scheda tecnica con un test effettuato da laboratorio accreditato ma con una singola misurazione (un solo test non è rappresentativo come indicato nella nota ENEA).
  5. Si dichiara la prestazione di conducibilità in scheda tecnica con un test effettuato da laboratorio accreditato e corretto secondo proprie considerazioni soggettive (ad esempio: conducibilità testata 0,028 W/mK, trasformato in valore 0,0028 W/mK).

I RISCHI PER COMMITTENTE E ASSEVERATORE IN CASO DI FRUIZIONE DEI BONUS FISCALI

La scelta di tali prodotti nell’ambito di interventi che usufruiscono dei bonus fiscali per l’efficientamento energetico degli edifici, non potendo garantire le prestazioni tecniche e termiche previste dalla legge, espongono i committenti, in caso di controlli approfonditi, al rischio di vedersi non riconosciuto il beneficio fiscale. L’asseveratore che dovrà dichiarare la conformità tecnica dell’intervento si esporrà a sua volta a un elevato rischio di sanzioni, qualora per l’intervento sia stato selezionato un materiale affidandosi a una scheda tecnica con valori non veritieri e senza avere approfondito il tema delle prestazioni effettive del materiale.
La legge n. 25 del 28/3/2022 all’art. 28-bis recante “misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche” prevede infatti che il tecnico abilitato, che espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto o attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
Anche i produttori, nel caso di vendita di prodotti con caratteristiche differenti da quelle promosse, possono andare incontro a responsabilità civili e penali  

ENTI PREPOSTI AL CONTROLLO

Nell’ambito dei bonus fiscali per le ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche, ENEA è stata incaricata di effettuare i controlli sulle pratiche di richiesta di fruizione di tali bonus. Supponiamo, quindi, che potrebbe essere preposta anche al controllo dei valori di conducibilità termica dei materiali impiegati negli interventi. La stessa ENEA ha emanato una NOTA DI CHIARIMENTO SULLA PRESTAZIONE DEI MATERIALI ISOLANTI, AGGIORNATA AL 2 DICEMBRE 2020, completamente in linea con le osservazioni tecniche presenti in questo articolo di Cortexa.
Si segnala inoltre l’esistenza della VI divisione del MISE, che si occupa di Normativa Tecnica, Sicurezza e Conformità dei Prodotti.
E’ in ogni caso necessario che questo genere di controlli venga effettuato da un ente pubblico.

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