Attestazione SOA Superbonus: per interventi superiori ai 516.000 €
Attestazione SOA Superbonus

Attestazione SOA Superbonus

Attestazione SOA Superbonus: obbligatoria per interventi superiori ai 516.000 euro ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali (articolo aggiornato il 29.05.2023)

Il DL Taglia Prezzi, convertito nella legge 51/2022, prevede che dal 1° luglio 2023, per lavori di importo superiore a 516.000 euro, la detrazione relativa alle spese sostenute è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione SOA Superbonus di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici.

Attestazione SOA Superbonus: periodo transitorio da gennaio a giugno 2023

Per gli interventi superiori ai 516.000 € che intendono accedere al Superbonus 110% e agli altri incentivi edilizia 2023, l’art. 10-bis della legge 51/2022 prevede un nuovo sistema di qualificazione delle imprese. Da gennaio a giugno 2023, per l’accesso ai bonus casa, l’esecuzione dei lavori è affidata:

  • a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, della qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici;
  • a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto documentano al committente l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici.

Attestazione SOA Superbonus: requisiti richiesti a partire da luglio 2023

A partire dal 1 luglio 2023, per gli interventi superiori ai 516.000 € che intendono accedere al Superbonus 110% e agli altri incentivi edilizia 2023, l’art. 10-bis della legge 51/2022 prevede che i lavori vengano affidati esclusivamente a imprese in possesso dell’attestazione SOA, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto.

All’interno della circolare 10 del 20 aprile 2023 dell’Agenzia delle Entrate viene precisato che:

  • gli obblighi derivanti dall’attestazione SOA riguardano sia la fruizione delle detrazioni in dichiarazione dei redditi sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi a valere sul Superbonus e sugli altri bonus casa;
  • le disposizioni inerenti la SOA non si applicano alle agevolazioni legate alle spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari e di case antisismiche.

Superbonus e Sistema a Cappotto di qualità: i tre requisiti fondamentali

Cortexa sostiene il Superbonus come strumento per riqualificare il patrimonio edilizio italiano.  Grazie a questo beneficio fiscale difatti gli interventi relativi al miglioramento energetico degli edifici, come l’applicazione del Sistema a Cappotto, sono aumentati notevolmente. È necessario tuttavia che questo incremento vada di pari passo con l’incremento della qualità degli stessi e l’attestazione SOA rappresenta un primo passo in questa direzione.

Gli interventi con Sistema a Cappotto devono rispettare tre criteri fondamentali:

  1. scelta di Sistemi certificati ETA secondo ETAG 004 o EAD 040083-00-0404 e marcatura CE di sistema, testati e forniti come kit da un unico produttore. Solo il kit certificato assicura che i componenti siano stati testati per garantire, in combinazione tra loro, le migliori prestazioni possibili;
  2. progettazione a cura di progettisti esperti, che conoscano e applichino i criteri del Manuale per l’Applicazione del Sistema a Cappotto Cortexa e della norma UNI/TR 11715, che mettono a disposizione precisi riferimenti progettuali con esempi, dettagli tecnici, schemi e tabelle per eseguire una progettazione dettagliata e a regola d’arte;
  3. posa in opera a cura di imprese e installatori formati e le cui competenze siano certificate secondo la norma UNI 11716. La corretta posa di un Sistema a Cappotto è infatti fondamentale per potere ottenere la durabilità estetica e funzionale del cappotto termico.

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