Bonus fiscali casa 2024: per una panoramica aggiornata al 31.5.2024 dei bonus in vigore, scarica la guida gratuita di Cortexa
Superbonus 110%-70%
Al tema del Superbonus 110%-70% , uno dei bonus fiscali casa 2024 più noti, Cortexa ha dedicato una pagina specifica del sito.
Ecobonus
L’Ecobonus, uno dei bonus casa 2024, è l’agevolazione fiscale sulle spese sostenute da coloro che effettuano lavori inerenti alla riqualificazione e al risparmio energetico di edifici esistenti, interventi tra cui rientra l’adozione del Sistema a Cappotto. A beneficiarne sono tutti i contribuenti – sia privati che imprese – che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile in questione. L’Ecobonus è usufruibile fino al 31 dicembre 2024 per interventi sulle singole unità immobiliari e sui condomini. L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nel 2022, 2023 e 2024. Le aliquote di detrazione variano se l’intervento viene effettuato su singole unità immobiliari o su parti comuni di condomini e vanno ripartite in 10 rate annuali di pari importo:
1. singole unità immobiliari: 65%;
2. parti comuni di edifici condominiali: 70 o 75% per la riqualificazione energetica, con spesa massima di 40.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio.
Stop cessione del credito e sconto in fattura, ad eccezione di alcune specifiche casistiche. In questi casi è necessario presentare attestazione di congruità dei prezzi e visto di conformità bonus edilizi. Per l’asseveratore è obbligatoria la polizza assicurativa. Ai fini dell’asseverazione di congruità delle spese è necessario far riferimento al decreto prezzi MITE o, laddove necessario, agli altri prezzari in vigore.
Bonus Ristrutturazioni
Il bonus ristrutturazioni 2023 è una detrazione Irpef destinata a persone fisiche che effettuano interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Anche nel caso del Bonus Ristrutturazioni, il Sistema a Cappotto è un intervento agevolabile. La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute, da suddividere in 10 anni a partire dall’anno di sostenimento delle stesse ed è valida fino al 31 dicembre 2024.
Per le spese sostenute dal 1/1/2025 al 31/12/2027 la detrazione è pari al 36%. Dal 1/1/2028 al 31/12/2033, l’aliquota di detrazione è ridotta al 30%.
La detrazione prevista è del 50% per un massimo di spesa pari a 96.000 euro. È inoltre prevista una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 €, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati. L’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfettario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva).
Stop cessione del credito e sconto in fattura, ad eccezione di alcune specifiche casistiche. In questi casi è necessario presentare attestazione di congruità dei prezzi e visto di conformità bonus edilizi. Per l’asseveratore è obbligatoria la polizza assicurativa. Ai fini dell’asseverazione di congruità delle spese è necessario far riferimento al decreto prezzi MITE o, laddove necessario, agli altri prezzari in vigore.
Bonus Facciate
Il bonus facciate è stato prorogato solo fino al 31/12/2022. Da gennaio 2023 si può fruire di altre detrazioni: bonus ristrutturazioni al 50% e Ecobonus (65%-75%), entrambi in vigore fino al 2024.
Sismabonus 110%-90%
Accedono direttamente alla detrazione potenziata al 110% gli interventi relativi a misure antisismiche speciali su edifici esistenti, purché situati in zona sismica 1, 2 o 3. Tali interventi devono registrare il miglioramento della risposta all’azione del terremoto da parte dell’edificio oggetto dei lavori, da dimostrare tramite un’asseverazione ante e post intervento rilasciata da un progettista strutturale. L’agevolazione, prorogata fino al 2025, segue le scadenze del Superbonus. Per gli interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici verificatosi dal 1/4/2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, l’aliquota resta al 110% fino al 31/12/2025. Per le spese sostenute dal 2022 la detrazione avverrà in quattro rate anziché cinque. I beneficiari del Sismabonus 110% sono i privati (soggetti IRPEF) e i condomìni. La spesa massima agevolabile è di 96.000 euro a unità immobiliare. Rispetto al Superbonus, non esiste limitazione sul numero di unità immobiliari cui la spesa può essere applicata.
Per l’asseveratore è obbligatoria la polizza assicurativa. Ai fini dell’asseverazione di congruità delle spese è necessario far riferimento al decreto prezzi MITE o, laddove necessario, agli altri prezzari in vigore.
Nel DL 212/2023 è stato introdotto un nuovo obbligo assicurativo contro il rischio sismico. L’art. 2 del predetto decreto prevede difatti che i contribuenti, che usufruiscono del Superbonus in relazione a interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1/4/2009 sono tenuti a stipulare entro un anno dalla conclusione dei lavori, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali. Tale obbligo si riferisce a spese per interventi avviati successivamente al 30/12/2023, data di entrata in vigore del decreto.
Nel DL 39/2024, art. 3 recante disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente , i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili con il Super-sismabonus, trasmettono al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:
- ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese sopra citate.
Il 28/05/2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione 67/2024 con modificazioni al decreto legge 39/2024, in vigore dal 29 maggio 2024, vedi paragrafo 3.4 per tutti i dettagli.
Il Sismabonus acquisti (Dl 63/2013) prevede che un’impresa demolisca e ricostruisca interi edifici riducendone il rischio sismico. Gli acquirenti di tali edifici hanno diritto ad una detrazione fiscale sul prezzo di acquisto pari al 75-85%, (innalzata al 110% con il Decreto Rilancio), entro un massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare acquistata. Con la legge di Bilancio 2022 non è stata espressamente prevista una proroga per godere di tale beneficio. Per questo motivo gli acquirenti di unità immobiliari antisismiche potranno usufruirne nella misura del 110% fissando la scadenza dell’atto di rogito entro il 30/6/2022. Per gli atti di acquisto stipulati dal 1/7/2022 al 31/12/2024 il beneficio è comunque confermato, ma con una riduzione dell’aliquota al 75% o 85%, a seconda che il miglioramento sia di uno o due classi.
Il 28/05/2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione 67/2024 con modificazioni al decreto legge 39/2024, in vigore dal 29 maggio 2024. Per le spese sostenute a valere sul Sismabonus acquisti, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Sismabonus
Detrazione riconosciuta a tutti i contribuenti che effettuano lavori per mettere in sicurezza case e edifici produttivi in zone ad alto rischio sismico (zona 1, 2 e 3). A seconda del risultato ottenuto post lavori, della zona sismica in cui si trova l’immobile e della tipologia di edificio, sono concesse detrazioni differenti. Per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2024, la percentuale di detrazione può arrivare fino all’85%. Per tutti gli edifici, sia a destinazione residenziale che produttiva, la detrazione minima è fissata al 50% (senza variazione di classe). Le detrazioni sono applicabili fino a un massimo di spesa di 96.000 euro annui per ogni unità immobiliare e sono ripartite in 5 quote annuali di pari importo.
Stop cessione del credito e sconto in fattura, ad eccezione di alcune specifiche casistiche. In questi casi è necessario presentare attestazione di congruità dei prezzi e visto di conformità bonus edilizi. Ai fini dell’asseverazione di congruità delle spese è necessario far riferimento al decreto prezzi MITE o, laddove necessario, agli altri prezzari in vigore.
Con la risposta 318/2021 agli interpelli sul Superbonus, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
«Con l’emanazione del “Super sismabonus” è stata introdotta una modifica al “Sismabonus” sostituendo le percentuali detraibili ivi previste con un’unica percentuale pari al 110% determinando così, in relazione all’ambito soggettivo previsto dal comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, che nel periodo di valenza indicato all’interno dello stesso art. 119 non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare».
«Ciò premesso, al ricorrere di tutti gli altri requisiti richiamati dalla norma agevolativa gli acquirenti persone fisiche degli immobili demoliti e ricostruiti non potranno beneficiare dell’agevolazione disciplinata dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013, in quanto tale ultima agevolazione a far data dal 1° luglio 2020 resta assorbita dalla maggiore detrazione introdotta dal “Superbonus”.
Il Sismabonus resta applicabile nei casi che rispettano i requisiti richiesti e che non rientrano nel Superbonus.