Detrazioni fiscali cappotto termico 2020: scopri le novità con Cortexa
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Detrazioni fiscali cappotto termico 2020

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Le detrazioni fiscali cappotto termico 2020 rientrano, come di consueto, tra le agevolazioni relative al mondo dell’edilizia. Con la Legge di Bilancio 2020, il cui testo è entrato ufficialmente in vigore a partire dal 1° gennaio 2020, vengono prorogate per l’anno corrente gran parte delle agevolazioni fiscali facenti parte dei cosiddetti bonus casa.

Focalizzando l’attenzione sulle detrazioni fiscali relative all’installazione del Sistema di Isolamento Termico a Cappotto, la Manovra stabilisce la proroga degli incentivi Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni, con la novità dell’introduzione del Bonus Facciate.

Gli interventi di isolamento mediante cappotto termico possono rientrare in tutte e tre le categorie di bonus appena citate:

  • detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ovvero l’Ecobonus;
  • detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero il Bonus Ristrutturazioni;
  • detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di recupero o restauro delle facciate esterne di edifici esistenti, ovvero il Bonus Facciate.

La grande novità del 2020 in ambito di agevolazioni fiscali riguarda l’Ecobonus 110%, detto anche Superbonus 110%: l’articolo 119 del Decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che la detrazione prevista dall’articolo 14 del D.L. n. 63/2013 – inerente agli interventi di efficientamento energetico – viene innalzata al 110%. Tra gli interventi che godono della detrazione rientra a pieno titolo il Sistema di Isolamento Termico a Cappotto.

Bonus casa 2020: le agevolazioni all’attivo

Ecobonus 110%

Come anticipato, il Decreto Rilancio, convertito nella legge 77/2020, incrementa l’aliquota prevista dall’Ecobonus al 110% per le spese di efficientamento energetico – tra cui l’adozione del Sistema a Cappotto. La detrazione è da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, purché vengano rispettati i criteri specifici di applicazione dell’Ecobonus 110%. Per scoprire i requisiti principali di questo incentivo, visita la pagina dedicata al Superbonus 110%.

Ecobonus

L’Ecobonus è la detrazione Irpef o Ires destinata a tutti coloro – sia privati che imprese – che effettuano lavori inerenti alla riqualificazione e al risparmio energetico di edifici esistenti, interventi tra cui rientra pienamente l’applicazione del Sistema a Cappotto. Lo sconto è del 65% se gli interventi vengono svolti su singole unità immobiliari, e varia dal 70% al 75% per lavori sulle parti comuni di edifici condominiali.

Il bonus viene erogato nella forma di riduzione delle imposte, per un massimo di spesa da 40.000 a 136.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio, da dividere in 10 rate annuali di pari importo.

L’Ecobonus è usufruibile fino al 31 dicembre 2020 per interventi sulle singola unità immobiliari e fino al 2021 per interventi sui condomini.

Bonus Ristrutturazioni

Il Sistema a Cappotto, così come numerosi altri interventi, rientra all’interno delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, come previsto dalla Legge di Bilancio 2020. Prosegue dunque fino al 31 dicembre 2020 la possibilità di beneficiare della detrazione del 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 96.000 euro, sia per le singole unità immobiliari che per i lavori sulle parti comuni dei condomini, da suddividere in 10 anni a partire dall’anno di sostenimento delle stesse.

Rispetto all’Ecobonus, il Bonus Ristrutturazioni è una detrazione Irpef, quindi usufruibile dai soli privati.

Bonus Facciate

Il Sistema a Cappotto, rispettando alcune precise condizioni, può rientrare anche all’interno delle detrazioni previste dal Bonus Facciate, detrazione d’imposta da suddividere in 10 quote annuali di uguale importo, pari al 90% delle spese documentate sostenute nel 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti ubicati in determinate zone (A e B).

Rientrano nell’agevolazione esclusivamente gli interventi su strutture opache della facciata, influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio; su balconi, ornamenti e fregi; di pulitura o tinteggiatura esterna della facciata. Se i lavori di rifacimento non interessano solo la tinteggiatura ma anche l’applicazione del Sistema a Cappotto, o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 e quelli relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà i controlli secondo decreto interministeriale 11 maggio 2018.

A usufruire del vantaggio fiscale sono tutti i contribuenti – sia privati che imprese – che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. La detrazione è valida fino al 31 dicembre 2020.

Cessione del credito e sconto in fattura: un’opportunità per tutti i bonus in vigore

Il Decreto Rilancio prevede la cessione del credito e lo sconto in fattura per la totalità dei bonus sopra citati. Il credito può essere ceduto ai fornitori e ad altri soggetti privati, alle banche o agli intermediari finanziari. Alternativamente, le detrazioni possono essere convertite in sconto in fattura: il fornitore scala la somma corrispondente alla detrazione spettante direttamente dalla fattura. La cessione del credito è possibile anche in presenza di soggetti incapienti, che non versano Irpef in quanto percettori di redditi troppo bassi. La circolare 24 dell’Agenzia delle Entrate specifica, infatti, quanto segue: “Va, tuttavia, ricordato che, in alternativa alla fruizione della detrazione, il contribuente (anche incapiente) può optare per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa”. Nella stessa circolare, al paragrafo 7, viene specificato che “i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al paragrafo 7.2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. “sconto in fattura”)…
  • per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Perchè il diritto all’incentivo, e di conseguenza allo sconto in fattura e alla cessione del credito, non venga contestato dall’Agenzia delle Entrate, è necessario che gli interventi rispettino i requisiti tecnici e economici previsti.

Se desideri investire in un cappotto termico eccellente, contattaci per ottenere un preventivo gratuito.

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