Doppia cessione del credito bonus casa: scopri le novità 2022
Doppia cessione del credito bonus casa

Doppia cessione del credito bonus casa

Doppia cessione del credito bonus casa solo se effettuata in favore di banche, intermediari finanziari e assicurazioni (articolo aggiornato il 10.6.2022)

Il Decreto Sostegni Ter, Decreto legge del 27/1/2022 n. 4, all’art. 28 recante misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, prevedeva il divieto della doppia cessione del credito bonus casa e che Il credito d’imposta, pertanto, potesse essere ceduto ad altri soggetti una volta sola.

La Legge n. 25 del 28/3/2022, nella quale è confluito anche il DL 25/02/2022, n. 13 (cd. decreto Frodi) ha modificato l’art. 28 del Decreto Sostegni Ter prevedendo che lo sconto in fattura o cessione del credito derivanti dai bonus edilizi possono essere oggetto di due ulteriori cessioni solo in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia:

  • il beneficiario della detrazione potrà cedere il credito ad altri soggetti, banche e intermediari finanziari, ma questi non potranno cederlo a loro volta, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari e imprese assicurative per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
  • i fornitori che praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito di imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, banche o intermediari finanziari, ma questi ultimi non potranno cederlo a loro volta, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari e imprese assicurative per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. A tal fine viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni per consentire la tracciabilità delle cessioni stesse. Tali disposizioni si applicano a partire dal 1/5/2022.

La legge specifica anche i casi in cui i contratti di sconto in fattura e cessione del credito sono da considerarsi nulli.

Cessione del credito e detrazioni fiscali

Tutti i bonus edilizia 2022, dall’Ecobonus, al Bonus Facciate, incluso anche il Superbonus 110%, godono dell’opportunità di cessione del credito d’imposta. La legge 30 dicembre 2021, n. 234, Legge di Bilancio 2022, ha prorogato fino al 2025 la cessione del credito per il Superbonus 110%, per gli altri bonus edilizi è stata prorogata fino al 2024.
Per gli interventi di efficientamento energetico tramite Sistema a Cappotto è dunque possibile, usufruendo delle varie agevolazioni fiscali, cedere il credito della detrazione. Cedendo il credito si acquisisce un vantaggio temporale, usufruendo subito dell’intera detrazione, avvalendosi di soggetti che erogano questo servizio dietro compenso.

Doppia cessione del credito bonus casa: nuove misure antifrode

Oltre alla doppia cessione del credito bonus casa solo in favore di banche e assicurazioni autorizzate, nell’ottica di contrastare le frodi, la legge di Bilancio 2022 prevede che l’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

La legge n. 25 del 28/3/2022 all’art. 28-bis recante “misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche” prevede che il tecnico abilitato, che espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto o attesta falsamente l’asseverazione di congruità delle spese bonus edilizi, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata. Tali sanzioni penali vanno a sommarsi alle sanzioni amministrative pecuniarie da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa, previste dall’art. 119 comma 14 del DL 34/2020.

Per tutti i bonus edilizia 2022 è previsto l’obbligo della polizza assicurativa della responsabilità civile, in caso di cessione del credito e sconto in fattura, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Per il Superbonus 110% la polizza assicurativa è obbligatoria anche quando non si usufruisce di sconto in fattura/cessione del credito.

Doppia cessione del credito bonus casa: il Decreto Aiuti introduce una nuova modifica

L’art. 14 del Decreto Aiuti del 17/5/2022 ha apportato un’ulteriore modifica prevedendo la possibilità per le banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni, di un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa. Rimane fermo il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

L’Agenzia delle Entrate il 10/6/2022 ha pubblicato un provvedimento che aggiorna le indicazioni operative relative alla cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi contenute nel provvedimento del 3/2/2022.

Per ulteriori approfondimenti suggeriamo di scaricare la guida Cortexa sui bonus casa.

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