Ecobonus 110% e Sistema a Cappotto: scarica la guida Cortexa per scoprire come sfruttare gli incentivi e realizzare lavori di qualità
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Ecobonus 110%, detto anche Superbonus 110%
L’articolo 119 del DL Rilancio, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabiliva che la detrazione prevista dall’articolo 14 del D.L. n. 63/2013 – inerente agli interventi di efficientamento energetico – venisse innalzata al 110%, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, purché venissero rispettati i criteri di applicazione dell’Ecobonus 110%, detto anche Superbonus, illustrati di seguito.
A partire da gennaio 2023 l’aliquota del Superbonus è stata ridotta, per quasi tutte le casistiche, al 90%. Con la legge di bilancio 2023 e la legge del 13 gennaio 2023, n. 6, conversione in legge del Decreto Aiuti-quater, per interventi effettuati da condomini e edifici da 2 a 4 unità immobiliari, il Superbonus è previsto fino al 31/12/2025, con le seguenti aliquote: 110% fino al 31/12/2022, 90% fino al 31/12/2023, 70% fino al 31/12/2024 e 65% fino al 31/12/2025.
È possibile beneficiare del Superbonus nella misura del 110% solo nei seguenti casi:
- interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25/11/2022 risulta presentata la CILA;
- interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18/11/2022, attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore di condominio e a condizione che risulti presentata la CILA entro il 31/12/2022;
- interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data compresa tra il 18 e il 24 novembre 2022, attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore di condominio e a condizione che risulti presentata la CILA entro il 25/11/2022;
- interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31/12/2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Per gli interventi effettuati da soggetti che svolgono attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali, (ovvero le Onlus, le Odv e le Aps), il Superbonus è previsto nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31/12/2025 con i requisiti presenti nel co.10-bis art. 119 dl 34/2020:
- i membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- gli edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4 devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito in data certa, anteriore alla data di entrata in vigore del DL 34/2020.
Per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari il Superbonus nella misura del 110% è stato prorogato al 31/12/2023 per lavori completati al 30% al 30/9/2022. Per interventi avviati a partire dal 1/1/2023, il Superbonus spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31/12/2023 a condizioni che il contribuente sia proprietario dell’edificio, si tratti di prima casa e che il contribuente abbia un reddito di riferimento inferiore a 15.000¤, calcolato sommando tutti i redditi complessivi della famiglia nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, e dividendo per un coefficiente determinato dal numero di membri del nucleo famigliare. Per maggiori dettagli, si rimanda alla tabella 1-bis allegata alla legge n. 6/2023 (ex Decreto
Aiuti-quater). Da gennaio 2024 gli edifici unifamiliari non possono più accedere al Superbonus.
Per gli IACP il Superbonus 110% viene esteso al 30/6/2023 ed è prorogabile fino al 31/12/2023 per lavori completati al 60% al 30/6/2023. Per le spese sostenute a partire dal 2022 la detrazione avviene in quattro anni, come previsto dalla legge di bilancio 2022. Da gennaio 2024 gli IACP non posso più accedere al Superbonus.
Per evitare il mancato completamento degli interventi a valere sul Superbonus nei termini previsti dalla legislazione vigente e la conseguente revoca dei benefeci, è stato introdotto all’interno dell’art. 1 della Legge 17 del 22/2/24, conversione in legge del DL 212/2023 che le detrazioni spettanti per interventi a valere sul Superbonus, per le quali è stata esercitata l’opzione di cessione del credito o sconto in fattura, sulla base dei SAL effettuati fino al 31/12/2023, non sono oggetto di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate in caso di mancata ultimazione dell’intervento, anche nel momento in cui non sia stato raggiunto il requisito di miglioramento di 2 classi energetiche.
Inoltre, sempre all’interno dell’art. 1 della Legge 17 del 22/2/24, è stata autorizzata la corresponsione di un contributo erogato dall’Agenzia delle Entrate, nei limiti delle risorse disponibili, secondo i criteri e le modalità per la fruizione previste dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in favore di soggetti con un reddito di riferimento non superiore ai 15.000 euro, che hanno sostenuto spese dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024 e che entro il 31/12/2023 abbiano raggiunto un SAL almeno del 60% in relazione agli interventi a valere sul Superbonus. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. L’Agenzia delle Entrate può tuttavia provvedere al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta secondo quanto previsto dall’art. 121 DL 34/2020.
Il 28/05/2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione 67/2024 con modificazioni al decreto legge 39/2024, in vigore dal 29 maggio 2024. Per le spese sostenute a valere sul Superbonus, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
L’art. 3 del DL 39/2024 sulle disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente, introduce misure volte ad acquisire maggiori informazioni sugli interventi agevolabili, con relative sanzioni per l’omessa trasmissione di tali informazioni. I soggetti che sostengono spese per gli interventi a valere sul Superbonus
trasmettono all’ENEA le seguenti informazioni:
- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del DL 39/2024;
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del DL 39/2024 negli anni 2024 e 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui sopra.
Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni:
- i soggetti che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILA, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- i soggetti che hanno presentato la CILA , ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.
L’omessa trasmissione dei dati determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro se il procedimento edilizio è stato avviato entro il 29/03/2024. Se il procedimento edilizio è stato avviato dopo tale data, è invece prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale.
Per interventi di riqualificazione energetica e strutturale a valere sul Superbonus eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori “extra cratere”, ovvero dei comuni diversi delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è stato istituito un fondo di 35 milioni di euro per l’anno 2025, finalizzato a riconoscere un contributo per le spese sostenute. Per l’accesso al contributo, i soggetti devono presentare, in via telematica, un’istanza ai Commissari straordinari.
Per interventi di riqualificazione energetica e strutturale a valere sul Superbonus eseguiti su immobili appartenenti al terzo settore (onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) è istituito un fondo di 100 milioni di euro per l’anno 2025, finalizzato a riconoscere un contributo per le spese sostenute. Per l’accesso al contributo, i soggetti devono presentare un’istanza all’ENEA, in via telematica e secondo un modello standardizzato. L’ENEA, previa verifica della documentazione, trasmette al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo. Il Ministero, a sua volta, autorizza la concessione del contributo.
All’art. 4-ter della legge di conversione 67/2024, viene previsto ai sensi della normativa di riferimento, che il competente ufficio comunale, nell’ambito delle attività di vigilanza e di controllo, previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, rilevi l’inesistenza totale o parziale degli interventi a valere sul Superbonus e ne fornisce segnalazione agli uffici della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle Entrate. Ai comuni, che effettuano tali segnalazioni, vengono applicate le disposizioni in materia di partecipazione al contrasto all’evasione fiscale.
Ecobonus 110%: interventi trainanti
La possibilità di usufruire del Superbonus 110% è prevista per i cosiddetti interventi trainanti: il Sistema a Cappotto e, a determinate condizioni, la sostituzione di impianti di climatizzazione sia a condensazione sia a pompa di calore.
Se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti, la detrazione del 110% spetta anche per altri interventi di riqualificazione energetica – interventi trainati – tra cui: infissi, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Accedono direttamente al Superbonus, anche se non correlati a interventi trainanti, tutti gli interventi relativi a misure antisismiche speciali.
Ecobonus 110%: beneficiari
I beneficiari sono condomìni, persone fisiche, gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi). La detrazione del 110% può essere applicata a tutte le abitazioni, eccetto le classi catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville). La nuova formulazione prevista dalla conversione in legge del DL 104/2020 prevede l’ammissione al 110% della classe catastale A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici), unicamente se l’immobile è aperto al pubblico. Per le categorie A1, A8 e edifici in classe A9 non aperti al pubblico il Superbonus spetta solo per le spese di lavori realizzati nelle parti comuni in condominio. Per gli edifici plurifamiliari con unico proprietario, sono ammessi al Superbonus 110% gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Ecobonus 110%: massimali di spesa e di costo
Per usufruire del Bonus 110%, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio o il raggiungimento della migliore classe possibile e riguardare una superficie disperdente superiore al 25%. I massimali di spesa previsti per l’isolamento termico delle superfici con Sistema a Cappotto sono:
• 50.000 euro per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti;
• 40.000 euro per ogni unità immobiliare per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
• 30.000 euro per ogni unità immobiliare per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Il Superbonus 110% è applicabile a spese relative a interventi effettuati su un massimo di due unità immobiliari (ad esempio prima e seconda casa). La limitazione non vale se gli interventi fanno riferimento a parti comuni di edifici condominiali.
Il costo degli interventi, incluso il Sistema a Cappotto, è determinato dal professionista che assevera, facendo riferimento ai valori massimi indicati all’Allegato A del decreto prezzi MITE e, laddove necessario, agli altri prezzari in vigore.
Ecobonus 110%: tipologie di abitazione
La detrazione nella misura del 110% è relativa a edifici esistenti, la cui prova di esistenza è fornita da una delle seguenti condizioni: iscrizione al catasto, richiesta di accatastamento o pagamento dell’ICI-IMU, se dovuta. L’agevolazione può essere applicata a tutte le abitazioni, anche sulle seconde case, a condizione che queste ultime non rientrino nelle classi catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli – a meno che questi non siano aperti al pubblico), che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di un accesso autonomo dall’esterno. Possono accedere alla detrazione anche edifici non residenziali per i quali risulti, dal provvedimento amministrativo che autorizza i lavori, che gli stessi comporteranno il cambio di destinazione in residenziale.
Un’unità immobiliare è da considerarsi “funzionalmente indipendente” se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
• impianti per approvvigionamento idrico;
• impianti per gas;
• impianti per l’energia elettrica;
• impianto di climatizzazione invernale.
Per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune a altre unità immobiliari, chiuso da portone o cancello di ingresso che consenta l’accesso dalla strada, dal cortile o dal giardino, anche di proprietà non esclusiva.
Ecobonus 110%: intervento superiore al 25%
Per usufruire del Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, devono interessare l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari. Con le modifiche apportate a fine 2020, gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolata, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Ecobonus 110%: pannelli isolanti e CAM
Per accedere al Superbonus è obbligatorio utilizzare esclusivamente Sistemi a Cappotto i cui pannelli isolanti rispettino i CAM (Criteri Ambientali Minimi) indicati nei capitoli 2.4.1.3 e 2.4.2.9 del Decreto CAM.
Il 4/12/2022 sono entrati in vigore i nuovi CAM (Criteri Ambientali Minimi) per l’edilizia, con il DM 23/6/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6/8/2022, che sostituisce il DM 11/10/2017, abrogato il 3/12/2022. Per accedere al Superbonus, come già avveniva in precedenza, è obbligatorio utilizzare esclusivamente Sistemi a Cappotto i cui pannelli isolanti rispettino i CAM, come indicato nel capitolo 2.5.7 del decreto. Per maggiori dettagli suggeriamo di consultare il DM 23/6/2022.
Ecobonus 110%: requisiti minimi e trasmittanze
Oltre al rispetto dei requisiti minimi di legge (DM 26/6/2015) l’accesso alla detrazione è vincolato al rispetto di una serie di ulteriori requisiti in funzione di data e tipologia di intervento. Con l’entrata in vigore del Decreto Requisiti Tecnici, dal 6 ottobre 2020 sono vigenti le trasmittanze specificate all’interno dell’Allegato E dello stesso Decreto e riportate nella seguente tabella.
Valori di trasmittanza U, DM Requisiti Tecnici 5/10/20.
Agli interventi i cui lavori siano iniziati prima della data di entrata in vigore del Decreto Requisiti Tecnici (5/10/2020), si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al DM 19/2/2007 e DM 11/3/2008, modificato dal DM 26/1/2010. La data di inizio lavori può essere comprovata, ove prevista, dalla data di deposito in Comune della relazione tecnica Legge 10.
Ecobonus 110%: miglioramento della classe energetica
Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta ottenibile, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Ecobonus 110%: responsabilità del professionista e documenti da presentare
Per ottenere il vantaggio del Superbonus 110% è necessaria l’asseverazione redatta e firmata da un tecnico abilitato, con la quale si certifica la rispondenza delle opere alle specifiche tecniche e normative e che le spese sostenute per realizzare l’intervento agevolato risultino congrue. La copia dell’asseverazione con firma del tecnico abilitato viene trasmessa – unicamente per via telematica – all’ENEA. Il tecnico abilitato, pena la non validità dell’asseverazione, deve allegare all’asseverazione stessa: copia del documento di riconoscimento e copia della polizza di assicurazione (obbligatoria e parte integrante del documento di asseverazione). L’art. 28-bis della legge n. 5 del 28/3/2022 stabilisce che la polizza assicurativa obbligatoria per i soggetti che rilasciano attestazioni di congruità prezzi bonus edilizi debba essere sottoscritta per ogni intervento, con massimale pari agli importi dell’intervento agevolabile. Per il Superbonus la polizza è obbligatoria anche quando non si usufruisce di sconto in fattura o cessione del credito.
A partire dal 5 agosto 2021 con la conversione nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, del Dl 77/2021 “Semplificazioni” è entrato in vigore il nuovo modello Cila per il Superbonus. Con l’obiettivo di semplificare la procedura e ridurre i tempi legati alla verifica della legittimità dell’immobile, tutti gli interventi del Superbonus, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, sono da intendersi tutti come manutenzione straordinaria e, pertanto, soggetti a CILA.
Ecobonus 110%: adempimenti da rispettare per ottenere il Bonus
Il DM Requisiti Tecnici definisce gli adempimenti da rispettare per godere delle detrazioni per la riqualificazione energetica, tra cui rientra il Superbonus 110%:
• depositare in Comune, nei casi previsti, la relazione tecnica di cui all’art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 192/2005 o un provvedimento regionale equivalente. La relazione tecnica è obbligatoria per beneficiare dell’Ecobonus 110%;
• asseverazione da parte di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento – nel caso specifico l’installazione del cappotto termico – ai requisiti richiesti e la congruenza dei costi massimi unitari, facendo riferimento ai valori massimi indicati dal decreto prezzi MITE;
• se la spesa è sostenuta da una persona fisica e non si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, è necessario effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico agevolato, dal quale risulti il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale del beneficiario del bonifico;
• conservare le fatture o le ricevute fiscali delle spese sostenute per gli interventi e la ricevuta del bonifico bancario;
• trasmettere comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
• trasmettere all’ENEA, nel caso dell’Ecobonus 110%, l’asseverazione del tecnico che attesta la rispondenza ai requisiti richiesti e la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Ecobonus 110%: non “lavori gratis” ma “lavori fatti bene”
Sostenere che grazie al Superbonus 110% gli interventi di riqualificazione energetica vengano realizzati gratuitamente non è corretto: il cittadino finanzia i lavori cedendo a terzi – mediante lo sconto in fattura o la cessione del credito – il credito di imposta maturato o usufruendone mediante le detrazioni in cinque anni.
Se la misura, tipologia e prezzi dei lavori effettuati vengono contestati dall’Agenzia delle Entrate, e non viene riconosciuto il diritto – parziale o totale – al credito di imposta, sarà il cittadino stesso a dovere restituire le spese ammesse all’incentivo del 110% e a pagare interessi e sanzioni.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno precisato che il cessionario – colui che acquista il credito – che ha acquistato il credito in buona fede, non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta. Se viene invece accertato il concorso nella violazione, sono responsabili in solido anche il fornitore che ha applicato lo sconto e il cessionario.
I rischi economico-finanziari connessi all’intervento, così come l’obiettivo di ottenere un reale risparmio energetico, comfort abitativo e incremento del valore dell’immobile, impongono la massima attenzione alla qualità del Sistema a Cappotto prescelto – proposto dal produttore come kit, dotato di marcatura CE cappotto termico e di certificato ETA, secondo ETAG 004 o EAD 040083-00-0404 – e alle competenze dei professionisti e delle imprese coinvolte nella progettazione e nella posa.
Per informazioni più dettagliate sull’ETA e sulla marcatura CE guarda il video di Cortexa.