Stop cessione del credito e sconto in fattura: dal 2023 solo per determinate casistiche è possibile usufruire di queste due opzioni (articolo aggiornato l’8.05.2023)
Con l’entrata in vigore della conversione in legge del D.L. n. 11/2023 all’art. 2 ad oggetto “Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali” viene confermato lo stop cessione del credito e sconto in fattura per gli incentivi edilizia 2023, tra cui il Superbonus 110% . Il Decreto blocca cessioni (DL 11/2023), convertito in legge in data 11/4/2023, ha bloccato l’utilizzo delle opzioni cessione del credito e sconto in fattura per tutti gli interventi relativi ai bonus edilizi.
Sono state inserite tuttavia delle specifiche casistiche che consentono di poter continuare a fruire della cessione e sconto in fattura.
Stop cessione del credito e sconto in fattura: quando non si applica?
Il divieto del meccanismo di cessione del credito e sconto in fattura non si applica agli interventi realizzati da:
- IACP;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- enti del terzo settore, come onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, situati nei territori della regione Marche.
Stop cessione del credito e scontro in fattura: Superbonus
Sono esentati dal divieto di utilizzo dell’opzione della cessione del credito e sconto in fattura tutti gli interventi a valere sul Superbonus per cui in data antecedente all’entrata in vigore del Decreto blocca cessioni (16 febbraio 2023) risulti presentata:
- la CILA per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- la CILA e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori per interventi effettuati dai condomini;
- l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per interventi comportanti demolizione e ricostruzione degli edifici.
A partire dal 5 agosto 2021 con la conversione nella legge 29 luglio 2021, n. 108, del Dl 77/2021 “Semplificazioni” è entrato in vigore il nuovo modello Cila per il Superbonus. Con l’obiettivo di semplificare la procedura e ridurre i tempi legati alla verifica della legittimità dell’immobile, tutti gli interventi del Superbonus, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, sono da intendersi tutti come manutenzione straordinaria e, pertanto, soggetti a CILA.
Stop cessione del credito e scontro in fattura: ecobonus 2023
Sono esclusi dallo stop cessione e sconto in fattura gli interventi a valere sui bonus casa (no Superbonus) per i quali entro il 16 febbraio 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all’articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
Per ulteriori approfondimenti suggeriamo di scaricare la guida Cortexa sui bonus casa.