Cortexa sul Sistema a Cappotto: ETA e marcatura CE di Sistema
Premessa: in Italia, ad oggi, la marcatura CE dei Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto, definito in inglese ETICS (External Thermal Insulation Composite System) non è cogente ma volontaria. Per apporla il produttore del kit ETICS deve:
- ottenere una Valutazione Tecnica Europea (in inglese ETA, European Technical Assessment). L’ETA cappotto termico è una valutazione documentata della prestazione del kit rilasciata da un Organismo di Valutazione Tecnica accreditato (in inglese TAB, Technical Assessment Body) condotta conformemente a quanto previsto dall’apposita specifica tecnica EAD 0400083-00-0404, ex ETAG004, valida per sistemi su supporti in muratura. Esistono altri EAD per altri supporti e per rivestimenti modulari;
- predisporre un sistema di Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC) e sottoporsi a una verifica da parte di un Ente Notificato (NB), al fine di garantire che il prodotto fornito in cantiere abbia le medesime prestazioni contenute nell’ETA. La verifica avviene mediante un organismo notificato in conformità al sistema AVCP 2+ tramite un’ispezione almeno annuale, durante la quale vengono verificati tutti i componenti del kit, sia prodotti internamente che commercializzati;
- redigere la Dichiarazione di Prestazione (DoP), che è il documento che attesta la certificazione con marcatura CE del Sistema a Cappotto.
Se la certificazione con marcatura CE del Sistema a Cappotto viene richiesta, ad esempio da un progettista o da un committente, per fornire un Sistema certificato il produttore deve fornire tutti i componenti del Sistema a Cappotto, definito come “kit” ai sensi del CPR – Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) n° 305/2011 -, recepito in Italia dal D.lgs. 106/2017.
La marcatura CE per un KIT in possesso di ETA è obbligatoria?
No, ma in assenza di marcatura CE, e pertanto di verifica almeno annuale da parte di un organismo notificato, la validità dell’ETA decade.
Cortexa, in conformità a quanto previsto dal Regolamento europeo sopra citato, ricorda che condizione necessaria affinché sia apposta la marcatura CE a un kit ETICS, è che tutti i componenti che ne fanno parte siano immessi sul mercato da un unico soggetto (v. art. 2 del CPR 305/2011), ovvero il produttore (fabbricante) del kit. Il produttore del kit è solo e soltanto l’intestatario dei seguenti documenti:
- l’ETA
- il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica
- la DoP.
Solo in questo caso si potrà quindi parlare di Sistema certificato e dunque di “kit”.
È possibile acquistare componenti del kit dotato di marcatura CE direttamente dai produttori dei singoli componenti?
No, ai sensi del già richiamato art. 2 del CPR si definisce kit “un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione”. Se un componente è immesso sul mercato da un altro soggetto, il produttore del Sistema a Cappotto non può garantire il controllo di tale componente rispetto alle caratteristiche specificate nell’ETA e pertanto non può assicurare le prestazioni dichiarate nella DoP del kit, anche se il componente ha la stessa DoP e le stesse prestazioni di quello compreso nell’ETA (in pratica, anche se è lo stesso prodotto).
Ad esempio, la fornitura del prodotto isolante come parte del kit deve essere effettuata in modo tale da consentire al produttore del kit ETICS di applicare il piano di controllo dell’isolante, assicurando che rientri nelle specifiche stabilite per quel prodotto nell’ETA. Se questo non viene fatto, il produttore perde la possibilità di garantire le prestazioni del prodotto e quindi non può rilasciare una dichiarazione di prestazione (DoP) e marcare CE il Sistema.
È possibile sostituire un componente del KIT con un altro dalle prestazioni paritarie o migliorative e mantenere la marcatura CE del KIT?
Si, ma solo il produttore del Sistema a Cappotto certificato può farlo, non può farlo il produttore del componente.
Ed è necessario che il prodotto sostitutivo sia conforme alla Valutazione Tecnica Europea (ETA) emessa per il Sistema. Nell’ETA, i componenti costituenti vengono descritti attraverso delle specifiche tecniche minime richieste, a prescindere che siano indicati o meno con il nome commerciale del prodotto. Per inserire un nuovo componente sarà necessario che il prodotto soddisfi le specifiche tecniche e che il produttore del Sistema ne faccia richiesta a chi ha emesso l’ETA (TAB), esegua le eventuali prove necessarie ed estenda il piano di controllo includendo il nuovo componente.
Qual è il documento che attesta la prestazione di Reazione al Fuoco del KIT marcato CE?
Il documento che garantisce tale caratteristica è la Dichiarazione di Prestazione del Sistema (DoP), redatta in base all’ETA di riferimento, che ha valenza legale, in quanto firmata dal legale rappresentante (o da chi lo rappresenta) del produttore del Sistema a Cappotto. Seguendo questa strada la responsabilità di tale caratteristica è demandata ad un unico soggetto che detiene la conoscenza del “worst case” dei prodotti che compongono il Sistema: in pratica, le prove vengono fatte sulle combinazioni di prodotti (collanti, isolanti, rasanti, finiture) a maggior contenuto organico, e i risultati valgono per tutte le possibili configurazioni (“kit”).
Cosa deve fare un progettista per ottenere un Sistema certificato?
Per ottenere un Sistema a Cappotto certificato, il progettista o il committente devono richiedere che il Sistema sia dotato di marcatura CE a seguito di una Valutazione Tecnica Europea (ETA), e che dunque disponga della relativa DoP di Sistema.
Per verificare che il Sistema fornito corrisponda a quello certificato è necessario richiedere una dichiarazione di conformità per i prodotti impiegati a chi ha installato il Sistema.
È opportuno richiedere all’installatore anche la dichiarazione di corretta posa ai sensi del Regolamento Tecnico UNI/TR 11715, e che l’installatore stesso sia dotato del “patentino” di posatore certificato di sistemi ETICS in base alla Norma UNI 11716.
In assenza di un sistema con ETA e marcatura CE, cosa può fare un progettista?
In assenza di un Sistema certificato, per esempio perché un componente non è stato fornito dal produttore del Sistema, è facoltà del progettista, sotto la sua responsabilità, valutare le caratteristiche tecniche dei componenti “sostitutivi” e attestare che siano valide le prestazioni richieste. Per svolgere tale compito il progettista può chiedere un parere al produttore del Sistema, riguardo la conformità tecnica del componente non da lui fornito. In ogni caso il produttore dovrà specificare che viene a mancare la certificazione del suo Sistema, non valendo la marcatura CE ai sensi del CPR n° 305/2011, e che per tanto non potrà fornire la DoP del Sistema.
Tabella riepilogativa delle sigle
ETA | European Technical Assessment – Valutazione Tecnica Europea |
ETAG | European Technical Assessment Guideline – Linea Guida per la Valutazione Tecnica Europea |
EAD | European Assessment Document – Documento per la Valutazione tecnica Europea |
FPC | Factory Production Control – controllo di produzione in fabbrica |
DoP | Dichiarazione di Prestazione – Declaration of Performance |
TAB | Technical Assessment Body – Ente di Valutazione Tecnica |
NB | Notified Body – Ente Notificato |
CPR | Regolamento Prodotti da Costruzione |