Marcatura CE cappotto termico: scopri di cosa si tratta con Cortexa
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Marcatura CE cappotto termico

Marcatura CE cappotto termico: vediamo in questo articolo di cosa si tratta

Articolo pubblicato il 15/4/2019 e aggiornato al 9/4/2021

Marcatura CE cappotto termico. Di cosa si tratta? I Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto – utilizzati per isolare l’esterno delle case – in quanto prodotti da costruzione e in quanto stabilmente presenti all’interno dell’involucro edilizio, rientrano nella casistica delle regole previste dall’Unione Europea per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
Queste regole prescrivono che, al fine della tutela del consumatore e della corretta circolazione in territorio comunitario delle merci – con l’eliminazione o la riduzione delle barriere tecniche – i prodotti da costruzione debbano indicare in modo uniforme, univoco e standardizzato le caratteristiche per le quali vengono venduti nel mercato dell’edilizia. La modalità che l’Unione europea ha sviluppato per garantire tali aspetti è la produzione di “norme di prodotto” che descrivano quali sono i parametri, le prove e le modalità di dichiarazione degli stessi che portano alla marcatura CE. La marcatura CE cappotto termico rientra in queste casistiche.

Marcatura CE e DoP dei prodotti da costruzione: i riferimenti legislativi

Il prodotto soggetto a marcatura CE deve essere venduto accompagnato dalla DoP, detta anche dichiarazione di prestazione: un documento che riporta le caratteristiche essenziali del prodotto che il produttore vuole proporre al mercato.

Ad oggi il riferimento legislativo per tali aspetti è il Regolamento 305/11, con i suoi regolamenti correlati, che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. Riportiamo di seguito l’elenco dei principali regolamenti:

  • Regolamento di esecuzione (UE) N. 1062/2013 della commissione del 30 ottobre 2013 relativo al formato della valutazione tecnica europea per i prodotti da costruzione. GUUE L289 del 31.10.13 (ent. Vig. 03.11.2013).
  • Regolamento delegato (UE) N. 157/2014 della commissione del 30 ottobre 2013 relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione. GUUE L52 del 08.02.14 (in. vig. 11.02.2014);
  • Regolamento delegato (UE) N. 568/2014 della commissione del 18 febbraio 2014 recante modifica dell’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione (da parte degli enti notificati NDR). GUUE L157 del 27.05.2014 (in vig. 16.06.2014);
  • Regolamento delegato (UE) N. 574/2014 della commissione del 21 febbraio 2014 che modifica l’allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione. GUUE L159 del 28.05.2014 (in vig. 31.05.2014)

Esistono numerose norme armonizzate di prodotto per i materiali, il cui elenco viene periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Anche la maggior parte dei materiali isolanti termici per applicazioni in edifici ha una propria norma di prodotto. I prodotti per i quali esiste una norma armonizzata di prodotto, quando vengono immessi sul mercato, sono soggetti all’obbligo di marcatura CE entro i termini previsti.

Marcatura CE cappotto termico e ETA

Per i Sistemi a Cappotto ad oggi non è presente una norma armonizzata di prodotto e infatti è in elaborazione a livello europeo il progetto di norma di prodotto prEN 17237Thermal Insulation products for buildings – External thermal insulation – Specification”. Poiché il progetto non è ancora concluso e pubblicato, per poter sviluppare sistemi di isolamento termico a cappotto che possano essere marcati CE su base volontaria e che rispettino i requisiti minimi della direttiva sui prodotti da costruzione si fa riferimento all’EAD 040083-00-0404, ovvero il documento per poter realizzare l’ETA – Valutazione Tecnica Europea – sui Sistemi a Cappotto. Attualmente in Italia la maggioranza dei Sistemi a Cappotto è ancora dotata di ETA ottenuto da ETAG 004. Questi Sistemi, in quanto dotati di ETA, sono a tutti gli effetti conformi e utilizzabili. Tuttavia, a partire dal 2021, il rilascio dei nuovi ETA avviene sulla base dell’EAD 040083-00-0404.

Quindi, se oggi il produttore del Sistema a Cappotto desidera la marcatura CE, può richiedere un Valutazione Tecnica Europea (ETA), rivolgendosi ad un ente appartenente all’EOTA. In Italia l’ente preposto a questa attività è l’ITC CNR di San Giuliano Milanese (Milano). L’ETA per il cappotto termico è quindi l’ETA secondo ETAG 004 o EAD 040083-00-0404.

Cappotto termico e ETA: perché è importante verificare che il cappotto che scegliete ne sia dotato

La qualità di un intervento di efficientamento energetico con isolamento termico a cappotto è determinata in primo luogo dalle caratteristiche delle soluzioni impiegate. Solo Sistemi a Cappotto testati e certificati come tali possono garantire che i singoli componenti, interagendo tra loro, possano dare i migliori risultati immediati e nel tempo. Per questa ragione la marcatura CE cappotto termico e l’ETA secondo ETAG 004 o EAD 040083-00-0404 sono fondamentali.
Se stai pensando di realizzare un progetto con il cappotto termico, puoi chiedere un preventivo per il cappotto termico ai soci Cortexa.
Gli altri due fattori che determinano la qualità dell’intervento sono:
1. una progettazione competente e dettagliata dell’isolamento a cappotto
2. una posa del cappotto termico a regola d’arte
Se desideri richiedere una consulenza gratuita personalizzata sul cappotto termico, saremo lieti di assisterti.

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